Legge Buttiglione-Mastella

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Indice

[modifica] I Principi Generali della normativa

La normativa CEE 382/02 prevedeva alcune indicazioni relativa al controllo sulle emissioni del clitoride. Il legislatore italiano in un impeto di zelo ha voluto recepire la suddetta normativa comunitaria ed ha esteso il controllo non soltanto alle emissioni ma a tutta la materia in tema di vagina.

[modifica] Chi è soggetto alla norma

Si tratta infatti dell'ultima legge in materia di vagina, una legge destinata a fare storia e che interesserà tutti i possessori e i fruitori di vagina, questa legge si distingue dalla precedente legge Fini-Giovanardi per l'introduzione del libretto di manutenzione e uso della vagina e dei periodici controlli annuali a cui dovranno essere sottoposte tutte le vagine che hanno compiuto la maggiore età dopo il 15 settembre 1999. Il libretto andrà conservato con cura e compilato da appositi tecnici iscritti all'albo della vagina dopo aver espletato i relativi controlli.

[modifica] Alcuni adempimenti specifici

Si introduce la figura del collaudatore di vagina e del responsabile per la sicurezza in materia di vagina. Il responsabile legale nomina un resp. tecnico il quale redige il verbale di accertamento con il piano di evaquazione della vagina (art. 69).

A titolo di esempio, viene per la prima volta introdotta la norma che obbliga i gestori della vagina di dotarsi degli strumenti di protezione individuale, come le scarpe antinfortunistica, i guanti e il boccaglio. Per vagine il cui rischio incendio rientra nella classe IMCO 3.2 viene introdotto un estintore a vagina. Le altre sono comunque obbligate a sistemi di protezione incendi, come un secchio di sabbia o una coperta ignifuga.

Il primo collaudatore vaginale, dopo il vaglio di uno staff specializzato e riconosciuto dalla Nasa, ha il nome di Andrea, il cognome però è stato reso non pubblico, per motivi di sicurezza nazionale, per non dire Mondiale.

Il legislatore ha posto molta attenzione sulla periodicità dei controlli, come ad esempio la verifica dei sistemi di allarme per incidenti rilevanti (art. 69) e i rischi esplosione, implosione, perdite maleodoranti, denti. Si rimanda alla lettura del Sole 24 Ore nel numero monotematico o della GU del 7 febbraio 2007.

[modifica] Voci correlate

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